COMPRENSORIO ALPINO CN2 "Valle Varaita"


Vai ai contenuti

Modifica L.R. 32/82

Attivitā venatoria > Tutte le notizie

Il comma 4 dell'articolo 11 della Legge Regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) č stato recentemente modificato e prevede che:

"Le amministrazioni provinciali ed i comuni possono interdire il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale. Da tali interdizioni sono esclusi:
a) residenti, conduttori di aziende agricole, proprietari o gestori di fondi agricoli e forestali non accessibili da strade aperte al pubblico;
b) i mezzi motorizzati dei soggetti, autorizzati ai sensi dell'atr. 19 della Legge Regionale 4 settembre 1996, n. 70, dalle amministrazioni provinciali alle operazioni di controllo della fauna;
c) nei giorni consentiti al prelievo venatorio i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati all'attivitā venatoria che espongono copia del tesserino regionale in corso di validitā".

Il Comprensorio Alpino ha inoltrato richiesta alle amministrazioni locali al fine di conoscere quali strade siano interdette al traffico ai
sensi della suddetta Legge.


Le risposte:

Comune di Bellino

Comune di Brossasco


Comune di Isasca


Torna ai contenuti | Torna al menu